4.1 L’Associazione persegue finalità di carattere sociale ai sensi dell’art.3 della legge regionale di Regione Lombardia n.1 del 14 febbraio 2008 e gli interventi e servizi sociali e prestazioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (e successive modifiche e integrazioni).
4.2 Tali finalità di interesse solidaristico sono perseguite mediante l’azione personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti volontari, l’erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi a favore di terzi.
4.3 L’Associazione si propone di svolgere, senza alcun scopo di lucro, una serie di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore della collettività e dei singoli individui che vengono riportate di seguito a titolo meramente esemplificativo:
a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
In particolare l’Associazione si propone di organizzare e svolgere attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazioni della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n.112).
Per le attività di interesse generale l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4.4 L’Associazione, nel pieno rispetto delle normative vigenti, si propone di offrire accoglienza umanitaria e promuovere l’integrazione sociale dei migranti, operando in proprio e/o in collaborazione con altre associazioni.
4.5 L’Associazione di adopera per sostenere la persona imana attraverso la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (Legge 19 agosto 2016, n. 166).
4.6 Nell’ambito della crescita della persona, l’Associazione organizza e gestisce attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, nonché attività di promozione e diffusione della cultura e, in particolare, della cultura del volontariato.
4.7 L’Associazione si propone di organizzare e gestire eventi che ricordino la figura di Don Mario Ciceri, alla quale l’associazione stessa si è ispirata e ha preso il nome.
4.8 Allo scopo di finanziare le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione può inoltre promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 D. Lgs. 117/2017.
4.9 Al fine di svolgere le proprie attività l’associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Gli associati che prestano attività di volontariato sono obbligatoriamente assicurati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017, per malattie, infortuni e per responsabilità civile verso terzi.
4.10 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dall’art 33 del D. Lgs 117/2017 esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. I rapporti tra personale retribuito e l’Associazione sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.
4.11 L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale che siano secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, nel rispetto dei criteri e dei limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è deliberata esclusivamente dal Consiglio Direttivo.
4.12 Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4.13 Le attività, esercitate, in via esclusiva o principale, sono di interesse generale per il conseguimento, senza alcuno scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.