La fondazione

L’Associazione di Volontariato “Don Mario Ciceri” è stata fondata, con atto ufficiale, il giorno
8 settembre 1994, anniversario della nascita di don Mario, e registrata presso l’Ufficio del Registro
di Vimercate il 19 dello stesso mese. L’atto costitutivo è stato modificato una prima volta il giorno
2 ottobre dell’anno successivo, con registrazione il giorno 9; una seconda volta il 20 maggio 1996
dall’assemblea dei soci che ne ha approvato la stesura definitiva, registrata presso l’Ufficio
del Registro di Vimercate il 27 maggio 1996; e una terza ed ultima volta il 22 ottobre 2022 con
registrazione il giorno 8 novembre 2022  presso l’Agenzia delle Entrate D.P. di Lecco U.T di Merate.
Quest’ultima revisione dello statuto è stata necessaria per adeguarsi alla nuova normativa del terzo
settore e iscriversi nel RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore).
Riportiamo qui per esteso il documento finale.

La nascita dello statuto

Tra i sottoscritti della prima versione dello statuto ricordiamo i signori:

Cavenago Antonio, nato a Sulbiate il 30.06.1928
Clauser Gianantonio, nato a Milano il 10.03.1940
Corno Luigi, nato a Vimercate il 23.11.1969
Dondoni Giovanni, nato a Monza il 12.12.1960
Formenti Francesco, nato a Bellusco il 10.01.1933
Lena Dionisio, nato a Pravisdomini il 08.03.1931

Lo statuto definitivo

ARTICOLO 1

1.1  É costituito, nel rispetto del D.Lgs 117/2017 (e successive modifiche e integrazioni), nel Codice Civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Associazione Di Volontariato Don Mario Ciceri”, che assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta.

1.2 L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, quando sarà operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione alla vita dell’Associazione stessa.

1.4 La durata dell’Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

2.1 L’Associazione ha sede a Sulbiate (MB) e può costituire sedi secondarie.

2.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea.

2.3 Il Consiglio Direttivo, con propria delibera comunicata agli uffici competenti, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune o può istruire sedi secondarie anche in altri Comuni.

ARTICOLO 3

3.1 L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (e successive modifiche e integrazioni), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

3.2 L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3.3 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

3.4 Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 4

4.1 L’Associazione persegue finalità di carattere sociale ai sensi dell’art.3 della legge regionale di Regione Lombardia n.1 del 14 febbraio 2008 e gli interventi e servizi sociali e prestazioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (e successive modifiche e integrazioni).

4.2 Tali finalità di interesse solidaristico sono perseguite mediante l’azione personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti volontari, l’erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi a favore di terzi.

4.3 L’Associazione si propone di svolgere, senza alcun scopo di lucro, una serie di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore della collettività e dei singoli individui che vengono riportate di seguito a titolo meramente esemplificativo:
a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

In particolare l’Associazione si propone di organizzare e svolgere attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazioni della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n.112).

Per le attività di interesse generale l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4.4 L’Associazione, nel pieno rispetto delle normative vigenti, si propone di offrire accoglienza umanitaria e promuovere l’integrazione sociale dei migranti, operando in proprio e/o in collaborazione con altre associazioni.

4.5 L’Associazione di adopera per sostenere la persona imana attraverso la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (Legge 19 agosto 2016, n. 166).

4.6 Nell’ambito della crescita  della persona, l’Associazione organizza e gestisce attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, nonché attività di promozione e diffusione della cultura e, in particolare, della cultura del volontariato.

4.7 L’Associazione si propone di organizzare e gestire eventi che ricordino la figura di Don Mario Ciceri, alla quale l’associazione stessa si è ispirata e ha preso il nome.

4.8 Allo scopo di finanziare le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione può inoltre promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 D. Lgs. 117/2017.

4.9 Al fine di svolgere le proprie attività l’associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Gli associati che prestano attività di volontariato sono obbligatoriamente assicurati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017, per malattie, infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

4.10 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dall’art 33 del D. Lgs 117/2017 esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. I rapporti tra personale retribuito e l’Associazione sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

4.11 L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale che siano secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, nel rispetto dei criteri e dei limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è deliberata esclusivamente dal Consiglio Direttivo.

4.12 Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4.13 Le attività, esercitate, in via esclusiva o principale, sono di interesse generale per il conseguimento, senza alcuno scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5

5.1 All’Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, gli ideali e le finalità.

5.2 Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

5.3 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno costituito l’Associazione.

5.4 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

5.5 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.

5.6 Possono aderire all’Associazione altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta percento del numero delle organizzazioni di volontariato.

5.7 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e integrare il numero entro l’anno.

5.8 L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto e le finalità dell’Associazione.

5.9 L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle domande deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’Associazione.

5.10 L’eventuale delibera di esclusione del candidato da parte del Consiglio Direttivo deve essere comunicata senza indugio al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. La richiesta sarà esaminata in occasione della riunione successiva.

5.11 Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti.

5.12 L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

5.13 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

5.14 La qualifica di aderente si perde per:
a. Dimissioni volontarie o recesso;
b. decesso;
c. esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento                               contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell’Associazione;
d. morosità.

5.15 L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5.16 L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro l’esclusione è previsto appello con le modalità di cui al punto 4.3.3 entro 30 gg. dalla delibera.

Articolo 6

6.1 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

6.2 Gli aderenti hanno il diritto:
a. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
b. di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali e di partecipare alle                        attività promosse dall’Associazione;
c. di prendere atto dell’Ordine del Giorno delle Assemblee;
d. di partecipare alle Assemblee e di votare (direttamente o per delega);
e. di accedere ai documenti e agli atti dell’Associazione, se in regola con il pagamento della quota associativa entro         30 giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo;
f. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/07;
g. di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

6.3 Gli aderenti sono tenuti ad avere un comportamento verso gli altri soci ed all’esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell’Associazione.

6.4 Gli aderenti hanno l’obbligo di:
a. osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b. contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività                gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
c. versare il contributo associativo annuale stabilito dall’Assemblea;
d. svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
e. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione.

6.5 Le prestazioni degli aderenti a favore dell’Associazione sono personali, spontanee e a titolo gratuito.

6.6 La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

6.7 L’attività dell’associato non può essere retribuita in alcun modo.

6.8 Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Sono vietati i rimborsi spese forfettari.

Articolo 7

7.1 Organi sociali dell’Associazione sono:
– l’Assemblea degli aderenti
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente

7.2  Qualora l’Assemblea lo deliberi, ed obbligatoriamente nelle ipotesi previste dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017, sarà nominato l’Organo di controllo, anche monocratico. In entrambi i casi si applicano i requisiti richiesti dall’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

7.3 L’Assemblea può decidere anche di avvalersi del revisore legale dei conti. In tal caso si applicano i requisiti richiesti dall’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

7.4 Gli organi sociali e gli eventuali organi di controllo hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

7.5 Ai componenti degli organi sociali (con esclusione di quanto previsto per legge) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 8

8.1 L’Assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli aderenti iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

8.2 Ciascun associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre associati.

8.3 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai presenti. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e, a fine riunione, sottoscriverlo con il presidente.

8.4 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

8.5 L’Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione dell’avviso di convocazione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza e dell’eventuale data e orario della seconda convocazione.

8.6 L’Assemblea può deliberare relativamente alla regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione e di tenuta della riunione anche con modalità telematiche.

8.7 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.

8.8 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

8.9 Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale che verrà conservato nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.10 L’Assemblea è ordinaria o straordinaria, secondo le materie che devono essere trattate.

8.11 L’Assemblea ordinaria:
a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b. nomina e revoca, quando previsti, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione dei conti;
c. approva il bilancio di esercizio o del bilancio sociale quando previsto;
d. approva gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
e. fissare l’ammontare del contributo associativo annuale;
f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro              confronti;
g. delibera in merito alla esclusione dei candidati a far parte dell’Associazione e degli associati, qualora non sia stato nominato un altro organo eventualmente eletto dall’Assemblea a ciò deputato;
h. approva l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
i. delibera in merito all’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall’atto costitutivo e/o dallo statuto alla sua competenza.

8.12 L’Assemblea straordinaria:
a. delibera le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo;
b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

8.13 In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.14 Le deliberazioni assunte in sede straordinaria sono prese in conformità all’art. 15 del presente Statuto.

Articolo 9

9.1 Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

9.2 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 Consiglieri, nominati dall’Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.

9.3 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

9.4 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

9.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

9.6 I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni regolarmente convocate  per tre volte consecutive. Si applica l’art. 2382 del codice civile.

9.7 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art. 2475-ter del codice civile.

9.8 Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

9.9 Compete al Consiglio Direttivo compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea. In particolare il Consiglio Direttivo:
a. amministra l’Associazione;
b. attua le deliberazioni dell’Assemblea;
c. predispone il progetto di bilancio d’esercizio e, se previsto, il progetto di bilancio sociale;
d. sottopone il bilancio d’esercizio o, se previsto, il bilancio sociale, all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti per legge;
e. predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
f. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
g. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
h. è responsabile di tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione al Runts;
i. disciplina l’ammissione degli associati;
j. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, con provvedimento motivato.
k. determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato                 dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
l. elegge il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
m. nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
n. assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e                 comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
o. stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e associati per le spese effettivamente sostenute per le attività                                effettivamente svolte a favore dell’Associazione;
p. predispone l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività                                       dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
q. trasferisce la sede dell’Associazione all’interno dello stesso Comune;
r. istituisce sedi secondarie ove ritiene sia opportuno;
s. istituisce gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del                     Consiglio e alle Assemblee;
t. nomina, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Organizzazione, il Direttore deliberandone i relativi                 poteri;
u. stabilisce i criteri in base ai quali consentire agli aderenti l’esame dei libri sociali, nel rispetto del loro diritto.

9.10 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.11 Il Presidente dell’Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

9.12 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

9.13 Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede legale o in un luogo diverso indicato nell’avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

9.14 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

9.15 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.16 Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.17 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso. La delega deve risultare dal libro delle riunioni.

9.18 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

9.19 Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente quale suo legale rappresentante. Copia di ciascuna convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede sociale.

Articolo 10

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

10.2 Il Presidente:
a. ha la rappresentanza legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
b. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
e. presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f. convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti compiuti dall’Organizzazione;
g. conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
h. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

10.4 Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimenti del Presidente.

10.5 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.

10.6 Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 11

11.1 L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato obbligatoriamente nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L’Assemblea può comunque di decidere di dotare l’Associazione di un Organo di controllo, anche in assenza del superamento dei criteri fissati dalla legge. In tal caso si applicano i requisiti fissati dalla legge.

11.2 L’organo di controllo:
a. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei  principi  di  corretta  amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
b. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione;
c. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
d. Ciascun componente dell’organo di controllo, anche singolarmente, può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.3 Laddove ciò sia richiesto dalla legge o dalla libera determinazione dell’Assemblea, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti.

11.4 Qualora i membri dell’organo di controllo risultino iscritti al registro dei revisori, questi possono anche svolgere la funzione di revisore dei conti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 117/07, nel caso in cui non sia nominato un revisore ad hoc.

Articolo 12

12.1 l’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a. il libro degli associati;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, se esistente, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale a favore dell’Associazione, tenuto a cura dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 117/2017.

12.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità determinate dal Consiglio Direttivo, con propria deliberazione.

Articolo 13

13.1 Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite:
a. quote associative;
b. contributi pubblici e privati;
c. donazioni e lasciti testamentari;
d. rendite patrimoniali;
e. attività di raccolta fondi;
f. rimborsi da convenzioni;
g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/17.

13.2 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

13.3 I beni dell’Associazione possono essere immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

13.4 L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare i fondi e il patrimonio, i ricavi, i proventi comunque denominati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini del perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale che si è scelta di perseguire.

13.5 Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve in qualsiasi modo denominate a fondatori, associati, volontari, collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14

14.1 Il bilancio di esercizio dell’Associazione, redatto a cura del Consiglio Direttivo è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

14.2 E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del   D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.

14.3 Il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio da sottoporre all’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo, per la definitiva approvazione. Esso viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 15

15.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

15.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall’Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 117/2017, ad uno o più Enti del terzo settore aventi finalità analoghe all’Associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

15.3 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 16

16.1 Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, troveranno applicazione al momento della sua applicazione.

16.2 L’Associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

16.3 Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Convenzione

Copia della convenzione sottoscritta è disponibile per la consultazione, presso la nostra sede in Via Madre Laura, 8 – Sulbiate

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